Fornite anche ulteriori indicazioni operative in materia di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà (INPS, messaggio 19 settembre 2024, n. 3078).
L’INPS è intervenuto sul tema delle ricostituzioni delle prestazioni di esodo. In particolare, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo in questione, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell’importo.
La domanda di ricostituzione
La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”.
Nella domanda sono riportati, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le informazioni relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata.
Per le prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7 della Legge n. 92/2012, e all’articolo 41, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, tali informazioni sono certificate dall’INPS prima della chiusura del relativo piano di esodo.
Dato che le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l’onere del pagamento delle stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d’ufficio, né su istanza del lavoratore.
La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.
Inoltre, è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo, sempre previa domanda da parte del datore di lavoro in accordo con il lavoratore, nel caso in cui:
– dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;
– nell’estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.
Nel caso in cui, a seguito dell’accredito di tale contribuzione, possa essere anticipata la scadenza dell’assegno di esodo, la struttura dell’INPS territorialmente competente provvede ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello “TE08” recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.
La contribuzione accreditata viene considerata in sede di liquidazione della prestazione pensionistica.
Modalità di trasmissione e modulistica
La domanda di ricostituzione deve essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) alla struttura dell’INPS territorialmente competente che gestisce l’assegno di esodo, allegando una dichiarazione, come da fac-simile contenuto nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento , opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione.
Alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato (Fac-simile dell’Allegato n. 2), da acquisire agli atti.
Infine, l’INPS precisa che la modalità di presentazione della domanda illustrata con il messaggio in argomento deve essere utilizzata anche per le casistiche oggetto del messaggio n. 2099/2022.